Descrizione

Le strutture ricettive alberghiere sono aziende, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in almeno sette unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.
Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purchè lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata una convenzione per la disciplina dei rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.
Le strutture ricettive alberghiere, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali ed ai servizi offerti, si articolano nelle seguenti tipologie:
- Albergo, caratterizzato dall'offerta di alloggio prevalentemente in camere. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio
- Residenza Turistico - Alberghiera, caratterizzata dall'offerta di alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. Nelle residenze turistico-alberghiere e' consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio
- Condhotel, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che fornisce alloggio, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dell'intero compendio immobiliare
- Albergo diffuso, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, localizzato nei borghi antichi e nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi aventi popolazione uguale o inferiore a cinquemila abitanti, caratterizzato dalla offerta di alloggio in unità abitative, camere e appartamenti, integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e dalla offerta di servizi comuni dislocati anche in più stabili separati purchè all'interno del borgo e centro storico.
In alternativa alla denominazione di albergo può essere usata Hotel, Grand Hotel o Palace Hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure Resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale- architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivi ricreativi alla clientela
In alternativa all'indicazione Residenza Turistico - Alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni Hotel Residence, Albergo Residenziale o Aparthotel.
Possono assumere la denominazione di "Motel" gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. Nei motel sono assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
Possono assumere la denominazione di "Villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Abruzzo.
Approfondimenti
I titolari o gestori delle strutture allegano alla SCIA la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare.
I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati.
Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che dal 10 dicembre intendono variare i prezzi comunicano la variazione alla Regione.
Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
